IC MARTIRI DI CIVITELLA

Accensione riscaldamento stagione 22/23

Il 6 ottobre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto che è stato siglato il Decreto n.383, che recepisce le indicazioni contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per definire i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas natu-rale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”.
Il Provvedimento prevede la riduzione di:
un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

Il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C (Art. 1, comma 7).
Al comma 2 dell’Art. 1, sono indicate le zone climatiche con i rispettivi parametri di accensione e spegnimento. La Provincia di Arezzo è divisa in tre zone climatiche, la D che prevede l’esercizio degli impianti dal 8 novembre 2022 al 7 aprile 2023, la zona E con esercizio dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023 e la zona F dove non sono previste limitazioni.

Civitella in Val di Chiana zona E dal 22/10/22 al 07/04/23

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Le date sopra riportate possono subire variazioni solamente a seguito di ordinanza sindacale.
La temperatura interna massima, a seguito del decreto, non potrà superare i 19° con una tolleranza massima di 2°.

Le limitazioni sia di tempi che di temperature non si applicano solamente ai seguenti casi:

  1. a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  2. b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  3. c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  4. d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  5. e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnolo-giche o di produzione.

Le sanzioni previste partono da un minimo di 500 € ad un massimo di 3.000 €.

... E TANTO ALTRO